 |
(Art. 28 dello Statuto) Gli ispettori sono nel numero massimo di trentasei, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Di
essi tre hanno compiti organizzativi rispettivamente nell'Italia
Settentrionale, nell'Italia Centrale e nell'Italia Meridionale,
diciannove sono ispettori regionali con compiti di coordinamento delle
attivitā delle delegazioni provinciali, quattordici hanno deleghe
specifiche da parte del Presidente.
Essi
svolgono compiti di vigilanza e controllo sul servizio di guardia,
secondo le norme che regolano il servizio, oltre che l'effettuazione
dei compiti loro affidati dal presidente.
|