lo Statuto

 

Stesura restituita il 25 luglio 2005 dal Ministero della Difesa senza ulteriori osservazioni.


 

Denominazione - Sede – Scopi

Art. 1
Il “Comitato Centrale dei Veterani e Reduci delle campagne di guerra nazionali e coloniali”, già “Comizio Centrale Romano dei Veterani delle guerre combattute per l'Indipendenza e l'Unità d'Italia” – eretto in Ente morale con R. D. 1 settembre 1911, N. 1047, modificato con R. D. 28 giugno 1914 – si trasforma in “Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon”, con sede in Roma .

Art. 2
L'Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon è patriottico, apolitico, apartitico e si propone di:
•  fornire con i propri iscritti una Guardia d'Onore alle Tombe dei Sovrani d'Italia, quale tributo di riconoscenza per l'Augusta Casa Savoia che portò all'unità e alla grandezza della Patria;
•  mantenere vivo il culto della Patria ed il senso dell'Onore;
•  esaltare, custodire e tramandare le glorie e le tradizioni militari della Patria;
•  conservare e consolidare i vincoli di amicizia e di solidarietà fra tutti gli iscritti;
•  tenere i necessari collegamenti con le Istituzioni civili dello Stato, con le Forze Armate e conservare stretti rapporti di collaborazione con le Associazioni Combattentistiche e d'Arma italiane ed estere.


Patrimonio

Art. 3
Il patrimonio dell'Istituto è costituito:
•  dalle eccedenze che si realizzeranno ogni anno sulle entrate ordinarie rispetto alle spese ;
•  abrogato;
•  da lasciti, donazioni e da ogni altro provento destinato ad incremento patrimoniale.
Secondo comma: abrogato.


Mezzi per il funzionamento

Art. 4
All'attuazione degli scopi anzidetti l'Istituto provvede con le rendite patrimoniali, con l'ammontare delle quote sociali annue e con ogni eventuale entrata straordinaria, non destinata ad accrescere il patrimonio.


Organi dell'Istituto

Art. 5
Sono organi dell'Istituto:
•  il Presidente;
•  la Consulta;
•  il collegio dei revisori dei conti;
•  il Consiglio Generale;
•  le Delegazioni nelle Province.


Del Presidente

Art. 6
Il Presidente è eletto dal Consiglio Generale fra i soci che provengono dal servizio permanente delle Forze Armate o dei Corpi Armati dello Stato.
Dura in carica tre anni e può essere confermato.
Spettano al Presidente i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria e di rappresentanza dell'Istituto.
In caso di temporanea assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Consultore più anziano per nomina.
Il Presidente presenta per l'approvazione al Consiglio Generale i regolamenti interni, il bilancio preventivo, le deliberazioni che ne modificano gli stanziamenti, il bilancio consuntivo, le deliberazioni che importino variazioni patrimoniali.
Il Presidente nomina i membri della Consulta e gli ispettori e propone al Consiglio Generale la nomina dei componenti della commissione di disciplina.


Della Consulta

Art. 7
La consulta è composta di tre membri.
I membri della Consulta durano in carica un triennio e possono essere confermati.
Il Presidente deve sentire il parere della Consulta sui regolamenti interni, sui bilanci preventivi e sulle deliberazioni che ne modificano gli stanziamenti, sui bilanci consuntivi, sulle deliberazioni che importino variazioni patrimoniali, sulle costituzioni delle Delegazioni nelle province, sulla nomina e revoca dei Delegati, nonché sulla convocazione del Consiglio Generale e sul relativo ordine del giorno.
Il Presidente può inoltre promuovere il parere ella Consulta ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 8
A ciascuno dei componenti la Consulta possono essere assegnati dal Presidente speciali compiti, con obbligo di rendere conto allo stesso Presidente dell'esecuzione degli incarichi ricevuti.


Del Consiglio Generale

Art. 9
Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente dell'Istituto ed è costituito:
•  dai membri della Consulta;
•  dagli Ispettori delle Guardie d'Onore;
•  dai componenti la Commissione di disciplina;
•  dai Delegati delle province.
Alle sue riunioni hanno diritto di assistere, con diritto di parola, ma senza diritto di voto, i revisori dei conti.

Art. 10
Il Consiglio Generale è convocato, di regola, una volta l'anno e delibera sui più importanti problemi che interessano il funzionamento dell'Istituto.
E' richiesto il voto favorevole del Consiglio, a maggioranza assoluta dei membri, sulle proposte concernenti modificazioni dello statuto dell'Ente.


Delle Delegazioni delle Province

Art. 11
In tutte le province dello Stato italiano e nei Paesi esteri in cui risiedano non meno di dieci Guardie d'Onore può essere costituita dal Presidente apposita Delegazione.
La costituzione potrà essere effettuata anche con carattere interprovinciale.

Art. 12
Ogni delegazione provinciale è presieduta da un delegato eletto dai membri della delegazione a maggioranza semplice.
I delegati durano in carica tre anni e possono essere confermati .

Art. 13
La Delegazione non ha gestione patrimoniale.
Il Delegato è incaricato di compiti di organizzazione e vigilanza dei soci, di ogni opportuno accertamento nell'interesse del sodalizio e dei singoli soci e delle conseguenti segnalazioni all'Amministrazione Centrale dell'Istituto, per i provvedimenti di competenza.

Art. 14
Al Delegato può essere assegnata dal Presidente dell'Istituto una somma annua, nei limiti strettamente indispensabili, per le eventuali necessarie spese di funzionamento.
Della erogazione della somma stessa egli deve rendere conto entro il gennaio dell'anno immediato successivo a quello scaduto.
Egli deve, inoltre, presentare al Presidente una relazione annuale sulla attività svolta dalla Delegazione.


Dei Soci

Art. 15
Possono appartenere all'Istituto come soci gli ex combattenti e coloro che hanno prestato o prestano servizio militare.
Sono ammessi all'Istituto anche coloro che, non avendo prestato servizio militare, condividono le idealità ed i fini dell'Istituto.
Essi tuttavia non possono essere la maggioranza dei soci.
La partecipazione dei militari in servizio al sodalizio avviene nel rispetto dei doveri attinenti alla disciplina militare (L. 11 luglio 1978 n.382 e D.P.R. 18 luglio 1986 n.545).

L'ammissione a socio è deliberata dal Presidente.

Art. 16
Le domande di ammissione come socio debbono essere corredate dai documenti prescritti dalle norme del regolamento interno dell'Istituto che regolerà anche tutte le modalità di pagamento delle quote d'ammissione ed annuali.

Art. 17
All'atto dell'accettazione della domanda i richiedenti sono tenuti a versare una quota d'ammissione.
Tutti i soci sono tenuti a versare la quota annuale.
L'importo delle quote è deciso dal Consiglio Generale.

Art. 18
Le quote dei soci iscritti per cura delle Delegazioni sono versate all'Amministrazione centrale per tramite dei rispettivi Delegati.

Art. 19
Il Presidente curerà di promuovere dalle competenti Autorità tutte le possibili agevolazioni a favore dei soci residenti fuori Roma, che si recano a compiere il servizio di Guardia d'Onore, sia per il viaggio d'andata e ritorno, sia per il soggiorno nella Capitale.

Art. 20
I soci, oltre che per volontarie dimissioni, possono cessare di far parte dell'Istituto per radiazione, la quale viene pronunziata dal Presidente:
•  per indegnità;
•  per indisciplina sociale;
•  per aver lasciato trascorrere un anno dalla loro ammissione senza aver compiuto alcun servizio di Guardia d'Onore e non ne giustifichino i motivi;
•  per morosità.

Art. 21
La radiazione per indegnità implica la perdita dei diplomi e distintivi d'onore in precedenza concessi dall'Istituto.
I soci radiati per motivi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente articolo possono essere riammessi, purché non siano recidivi.

Art. 22
La radiazione per morosità viene pronunziata quando la mora nei pagamenti dovuti superi i dodici mesi.  

Art. 23
Nei casi d'infrazioni ai doveri sociali, che non rivestano tale gravità da rendere necessario il provvedimento di radiazione, il Presidente può far luogo soltanto alla sospensione o ad una semplice deplorazione.

Art. 24
Il Presidente prima di deliberare, ai sensi dell'art. 20, le lettere a), b), c) e dell'art. 23, la radiazione, ovvero la sospensione o deplorazione, deve sentire il parere di apposita Commissione di disciplina.
La Commissione di disciplina è composta di tre membri, che durano in carica un triennio e possono essere confermati. Di essa deve far parte in qualità di Presidente un componente della Consulta.

Servizio di Guardia d'Onore
Qualifiche - Distintivi

Medaglia di benemerenza - Ispettori

Art. 25
I servizi di guardia d'Onore e l'organizzazione interna dell'Istituto sono disciplinati dal regolamento, che sarà approvato del Consiglio Generale.
I soci appartenenti alle Forze Armate svolgono il servizio di guardia d'onore nel rispetto delle prioritarie esigenze di servizio ed in abito civile.

Art. 26
La qualifica di “Guardia d'Onore” è attribuita, con determinazione del Presidente, ai soci che siano iscritti da almeno sei mesi ed abbiano prestato non meno di due servizi effettivi di Guardia d'Onore.
Tale qualifica dà diritto al socio di fare uso di apposito distintivo.

Art. 27
Al termine di ogni anno viene conferita per determinazione del Presidente, la qualifica di “Guardia d'Onore scelta”- nella misura massima dell'uno per cento delle Guardie d'Onore - ai soci che durante l'anno medesimo, abbiano compiuto il maggior numero di servizi di Guardia d'Onore.
Tale qualifica dà diritto al socio di fare uso di apposito segno sul distintivo di Guardia d'Onore.

Art. 28
La medaglia di benemerenza di cui al R. D. 14 agosto 1920 è concessa dal Presidente ai soci che abbiano lungamente dato prova di esemplare attività o che si siano distinti per aver contribuito all'incremento e al prestigio dell'Istituto.
In nessun caso potrà detta medaglia essere conferita se non siano trascorsi due anni dal conferimento della qualifica di “Guardia d'Onore”.

Art. 29
Gli ispettori sono nel numero massimo di trentasei, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Di essi tre hanno compiti organizzativi rispettivamente nell'Italia Settentrionale, nell'Italia Centrale e nell'Italia Meridionale, diciannove sono ispettori regionali con compiti di coordinamento delle attività delle delegazioni provinciali, quattordici hanno deleghe specifiche da parte del Presidente.
Essi svolgono compiti di vigilanza e controllo sul servizio di guardia, secondo le norme che regolano il servizio, oltre che l'effettuazione dei compiti loro affidati dal presidente.


Contabilità

Art. 30
L'esercizio finanziario dell'Istituto decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 31
Il Presidente definisce il bilancio di previsione dell'Istituto entro il mese di gennaio dell'anno cui si riferisce.
Detto bilancio comprende la previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio e deve essere compilato anche tenendo conto delle entrate ed uscite effettive dell'esercizio precedente.

Art. 32
Entro il mese di marzo il Presidente definisce il rendiconto finanziario consuntivo della gestione dell'esercizio precedente.
Il rendiconto è classificato nello stesso ordine del bilancio di previsione e corredato dei documenti giustificativi oltre che da una relazione sulla gestione.
Entro il mese di marzo il Presidente trasmette per competenza il bilancio consuntivo ai revisori dei conti , unitamente ad una relazione sui risultati morali e finanziari della gestione.
All'Istituto è fatto divieto di rilasciare garanzie, avalli e fideiussioni .


Revisori dei conti

Art. 33
Il Consiglio Generale nomina tre Revisori dei conti e due supplenti.
I Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per un massimo di altri due mandati consecutivi.
Nella prima riunione i componenti del collegio nominano il presidente del collegio medesimo.

I revisori dei conti:
•  vigilano, sulla scorta del bilancio preventivo, sulla regolarità della gestione amministrativa dell'Istituto e sulla corretta   tenuta della contabilità ed, all'uopo, possono anche individualmente effettuare ispezioni e verifiche;
•  comunicano immediatamente al presidente dell'Istituto eventuali irregolarità amministrative e contabili;
•  redigono la relazione al conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del consiglio generale.


Servizio di Tesoreria

Art. 34
Il servizio di riscossione è affidato alle poste; il servizio di tesoreria ad un primario istituto di credito.

Art. 35
L'erogazione delle spese e la riscossione di somme dovranno sempre effettuarsi per mezzo di mandato e di ordine di incasso, sottoscritti dal Presidente e dal tesoriere.


Del regolamento

Art. 36
Le attività statutarie ed organizzative saranno disciplinate da apposito Regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio Generale.


Destinazione del patrimonio in caso di cessazione dell'Istituto

Art. 37
In caso di cessazione dell'Istituto, le residue attività saranno devolute nei modi di legge ad altro Ente con finalità patriottiche analoghe a quello dell'Istituto stesso, secondo i deliberati del Consiglio Generale.

Le norme transitorie vengono abrogate.